Finalmente attiva l’ALAS, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Riportiamo di seguito la scheda sintetica pubblicata dall’Inps oggi, 15 gennaio 2022,  in allegato al comunicato stampa che annuncia l’attesa attivazione dell’ALAS, una delle diverse misure richieste insieme ad altre associazioni dall’inizio della pandemia, per colmare la carenza di tutele che riguarda i lavoratori dello spettacolo e ancor di più le attrici e gli attori. In questo caso, si tratta di una misura rivolta ai lavoratori autonomi.

 

Roma, 15 gennaio 2022

SCHEDA SINTETICA

Indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi
dello spettacolo (ALAS)

Cos’è

Il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) ha previsto a
decorrere dal 1° gennaio 2022 un’indennità per la disoccupazione involontaria
dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del
reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini
previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro
autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione,
o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di
€ 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una
somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo di € 1.227,55. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo
massimo mensile di € 1.335,40.

Tali importi soglia saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

A chi è rivolta

L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo come individuati
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 che
abbiano i seguenti requisiti:

a. Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda,
rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il
rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o
indeterminato).
b. Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante
l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti
pensionistici diretti, nonché dell’ “APE sociale”.
c. Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e
durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di
cittadinanza.
d. Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile
precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla
data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici
giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o
accreditati per i periodi di maternità.
e. Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un
reddito non superiore a 35.000 euro.
L’indennità ALAS, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di
disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione
agricola), non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità,
di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non è cumulabile con le prestazioni
di malattia e maternità.

L’indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche
esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di
presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche
che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti
diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in
argomento.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato entro
il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia
indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali
eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
La domanda può essere presentata alternativamente:

in via telematica direttamente dal soggetto interessato tramite le
consuete modalità di accesso ai servizi on line sul sito dell’Istituto
www.INPS.it;

tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.

tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure
06 164 164 da rete mobile;

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 8 del 14
gennaio 2022

 

Nella sezione Documenti del portale RAAI, puoi trovare qui la  circolare INPS n.8 e qui il relativo allegato.